STATUTO COMUNALE DI Tarcento

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

>> CAPO I° - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 43 - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione
1. Il Comune ritiene un valore ed una ricchezza fondamentali la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla vita e alle scelte della comunità e ne assicura, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

Articolo 44 Il diritto di istanza, petizione e proposta dei cittadini
1. I cittadini, singoli od associati, hanno facoltà di rivolgere al Sindaco istanze per richiedere interventi a tutela di interessi personali e collettivi e per segnalare irregolarità, disfunzioni, inadempienze.
2. Tutte le istanze devono essere prese in considerazione. Il Sindaco le sottopone, ove necessario, agli organi ed uffici competenti perché ne effettuino l'istruttoria e forniscano le valutazioni per le eventuali decisioni da adottare e/o per la risposta da dare ai richiedenti.
3. I cittadini, singoli od associati, possono presentare petizioni e proposte al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta, per richiedere, precisandone i motivi, l'adozione di provvedimenti, l'integrazione e modificazione ai programmi ed agli indirizzi operativi, la semplificazione delle procedure, i miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e, comunque, l'accoglimento di ogni altra proposta, sulle materie di competenza del Comune, che abbia rilevanza per la comunità.
4. Il regolamento per la partecipazione determina le modalità di attuazione delle iniziative popolari relative alle istanze, petizioni e proposte.

>> CAPO II° - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Articolo 45 Associazionismo e consulte
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante; il Comune potrà istituire un albo delle associazioni, tenuto presso la propria segreteria.
4. Le associazioni, ivi comprese quelle non aventi finalità di lucro, qualora svolgano attività o prestino servizi per conto del Comune ricevendone un contributo, sono tenute a depositare il relativo rendiconto per l'anno di riferimento presso la segreteria comunale.
5. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
6. Il Comune può istituire fra le diverse associazioni consulte per materie omogenee con funzioni propositive e consultive.

Articolo 46 Diritti delle Associazioni
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o un suo delegato e relativamente al settore in cui opera, di accedere alla documentazione di cui è in possesso l'Amministrazione e può chiedere di essere consultata in merito alle iniziative del Comune.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire al Comune nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 10 giorni.

Articolo 47 Contributi alle Associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Gli stessi possono anche consistere nel mettere a disposizione beni, strutture e servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento di strutture, beni e servizi dell'Ente è stabilita in apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello regionale o nazionale; l'erogazione di contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito Regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto un contributo dal Comune devono dichiarare che lo stesso è stato utilizzato esclusivamente per le finalità per cui è stato concesso.
6. Il Comune rende pubblico semestralmente l'ammontare dei contributi erogati alle diverse associazioni.

>> CAPO III - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E IL REFERENDUM

Articolo 48 La consultazione dei cittadini
1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, promuove consultazioni della popolazione in ordine a proposte, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti e degli interessi diretti o diffusi dei cittadini.
2. Le consultazioni possono essere organizzate mediante riunioni pubbliche. Ad esse partecipano tutti i cittadini ed i rappresentanti dell'Amministrazione. La convocazione delle consultazioni avviene con idonee e diffuse forme, utilizzando la struttura informativa comunale, con le modalità indicate dal regolamento.
3. I "forum" sono convocati anche sulla base della richiesta di un congruo numero di cittadini, dagli stessi sottoscritta e recante l'indicazione dei temi proposti alla discussione.
4. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento dei "forum" assicurando agli stessi la partecipazione dei cittadini interessati e la piena e libera espressione delle loro proposte ed opinioni.

Articolo 49 Il referendum consultivo
1. Il referendum consultivo è istituto di partecipazione attraverso il quale i cittadini elettori esprimono i loro intendimenti in merito a tematiche di rilevante interesse per la Comunità. Il referendum consultivo può essere promosso dall'Amministrazione comunale o da un comitato di cittadini, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento.
2. Il referendum consultivo può anche essere limitato ad uno o più Paesi nel caso in cui l'oggetto del quesito sia di esclusivo interesse frazionale.
3. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
a) lo Statuto;
b) il bilancio;
c) i tributi comunali;
d) le tariffe dei pubblici servizi;
e) l'ordinamento, la pianta organica ed il trattamento economico del personale;
f) il piano regolatore generale e le relative varianti generali;
g) le designazioni e nomine di rappresentanti.
4. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di decisione adottata dal Consiglio comunale.
5. In ogni anno possono essere tenuti, al massimo tre referendum consultivi. I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in un solo giorno, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
6. Hanno diritto a votare per il referendum tutti i cittadini maggiorenni, anche stranieri, che risultino residenti a Tarcento all'ultima revisione delle liste precedente la data della consultazione, purché non siano incorsi in fatti che per la legge italiana determinano la perdita della capacità elettorale.
7. Ai cittadini stranieri residenti da almeno due anni nel territorio del Comune è riconosciuto il diritto a partecipare alle forme di partecipazione popolare consultiva previste dal presente Statuto.
8. Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, adotta le proprie motivate deliberazioni.

>> CAPO IV° - IL DIRITTO D'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 50 Pubblicità degli atti e delle informazioni
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. In particolare, il Comune si impegna nell'attivazione di un servizio di diffusione informatica di tutte le informazioni di rilevanza generale.
2. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata mediante apposizione degli stessi all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
3. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta può istituire servizi d'informazione dei cittadini presso la sede centrale del Comune, i principali uffici e servizi o centri pubblici appositamente attrezzati nelle diverse Frazioni; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.
4. Negli spazi adibiti alla pubblica amministrazione non è consentita l'affissione di atti o avvisi provenienti da soggetti privati.

Articolo 51 Partecipazione al procedimento amministrativo
1. L'attività' amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità, che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge e dal regolamento comunale.
2. In particolare, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da persona di loro fiducia.
3. Le memorie, proposte e documentazioni presentate dall'interessato - o da suoi incaricati - devono essere acquisite ed esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato.

Articolo 52 Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi
1. Il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi è assicurato con le modalità stabilite dal regolamento il quale deve indicare i dirigenti che, nell'ambito delle rispettive competenze, devono garantirne l'esercizio.
2. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività' da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
3. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'Articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
5. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del costo dei diritti di segreteria, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Articolo 53 Attività degli uffici e dei servizi. Semplificazione.
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa e regolamentare al principio della semplificazione, al fine di favorire la verifica e la trasparenza degli atti, la loro economicità ed un migliore rapporto tra cittadini e amministrazione.
2. In particolare, il Comune applica le disposizioni per la semplificazione amministrativa, le dichiarazioni sostitutive, l'acquisizione diretta di certificati ed ogni altra misura che abbia per fine di rendere più agevole, rapido, economico il rapporto fra i cittadini e l'Amministrazione comunale. Dispone l'adozione di misure organizzative che consentano lo snellimento delle attività istruttorie in ogni settore di attività ed in particolare nel funzionamento dello Sportello Unico delle Imprese e dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Riduce e regola i tempi di attesa e le modalità di accesso agli sportelli. Attua il ricorso alla conferenza dei servizi per ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e promuove accordi di programma per assicurare la realizzazione di opere d'interesse pubblico generale.

Articolo 54 Modalità del procedimento
1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

>> CAPO V° - L'AZIONE POPOLARE

Articolo 55 L'azione sostitutiva
1. Ciascun elettore ha il potere di fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi ad ogni giurisdizione.
2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, e' tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine e' in ogni caso necessario accertare che il ricorrente non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.