TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
>> CAPO I° - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Articolo 43 - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione
1. Il Comune ritiene un valore ed una ricchezza fondamentali la partecipazione
democratica di tutti i cittadini alla vita e alle scelte della comunità
e ne assicura, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento,
le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi,
contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni
che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione
della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante
per la comunità.
Articolo 44 Il diritto di istanza, petizione e proposta
dei cittadini
1. I cittadini, singoli od associati, hanno facoltà di rivolgere
al Sindaco istanze per richiedere interventi a tutela di interessi personali
e collettivi e per segnalare irregolarità, disfunzioni, inadempienze.
2. Tutte le istanze devono essere prese in considerazione. Il Sindaco le sottopone,
ove necessario, agli organi ed uffici competenti perché ne effettuino
l'istruttoria e forniscano le valutazioni per le eventuali decisioni da adottare
e/o per la risposta da dare ai richiedenti.
3. I cittadini, singoli od associati, possono presentare petizioni e proposte
al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta, per richiedere, precisandone
i motivi, l'adozione di provvedimenti, l'integrazione e modificazione ai programmi
ed agli indirizzi operativi, la semplificazione delle procedure, i miglioramenti
organizzativi dei servizi comunali e, comunque, l'accoglimento di ogni altra
proposta, sulle materie di competenza del Comune, che abbia rilevanza per la
comunità.
4. Il regolamento per la partecipazione determina le modalità di attuazione
delle iniziative popolari relative alle istanze, petizioni e proposte.![]()
>> CAPO II° - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Articolo 45 Associazionismo e consulte
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul
proprio territorio.
2. A tal fine, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano
sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza
sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione
depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del
legale rappresentante; il Comune potrà istituire un albo delle associazioni,
tenuto presso la propria segreteria.
4. Le associazioni, ivi comprese quelle non aventi finalità di lucro,
qualora svolgano attività o prestino servizi per conto del Comune ricevendone
un contributo, sono tenute a depositare il relativo rendiconto per l'anno di
riferimento presso la segreteria comunale.
5. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche
non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme
vigenti e dal presente Statuto.
6. Il Comune può istituire fra le diverse associazioni consulte per materie
omogenee con funzioni propositive e consultive.
Articolo 46 Diritti delle Associazioni
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante
o un suo delegato e relativamente al settore in cui opera, di accedere alla
documentazione di cui è in possesso l'Amministrazione e può chiedere
di essere consultata in merito alle iniziative del Comune.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni
possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali
delle stesse.
3. I pareri devono pervenire al Comune nei termini stabiliti nella richiesta,
che in ogni caso non devono essere inferiori a 10 giorni.![]()
Articolo 47 Contributi alle Associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti
politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività
associativa.
2. Gli stessi possono anche consistere nel mettere a disposizione beni, strutture
e servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento di strutture,
beni e servizi dell'Ente è stabilita in apposito Regolamento, in modo
da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni
di volontariato riconosciute a livello regionale o nazionale; l'erogazione di
contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito
Regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto un contributo dal Comune devono dichiarare
che lo stesso è stato utilizzato esclusivamente per le finalità
per cui è stato concesso.
6. Il Comune rende pubblico semestralmente l'ammontare dei contributi erogati
alle diverse associazioni.
>> CAPO III - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E IL REFERENDUM
Articolo 48 La consultazione dei cittadini
1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta,
promuove consultazioni della popolazione in ordine a proposte, problemi ed iniziative
che investono la tutela dei diritti e degli interessi diretti o diffusi dei
cittadini.
2. Le consultazioni possono essere organizzate mediante riunioni pubbliche.
Ad esse partecipano tutti i cittadini ed i rappresentanti dell'Amministrazione.
La convocazione delle consultazioni avviene con idonee e diffuse forme, utilizzando
la struttura informativa comunale, con le modalità indicate dal regolamento.
3. I "forum" sono convocati anche sulla base della richiesta di un
congruo numero di cittadini, dagli stessi sottoscritta e recante l'indicazione
dei temi proposti alla discussione.
4. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento
dei "forum" assicurando agli stessi la partecipazione dei cittadini
interessati e la piena e libera espressione delle loro proposte ed opinioni.
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Articolo 49 Il referendum consultivo
1. Il referendum consultivo è istituto di partecipazione attraverso il
quale i cittadini elettori esprimono i loro intendimenti in merito a tematiche
di rilevante interesse per la Comunità. Il referendum consultivo può
essere promosso dall'Amministrazione comunale o da un comitato di cittadini,
con le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento.
2. Il referendum consultivo può anche essere limitato ad uno o più
Paesi nel caso in cui l'oggetto del quesito sia di esclusivo interesse frazionale.
3. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
a) lo Statuto;
b) il bilancio;
c) i tributi comunali;
d) le tariffe dei pubblici servizi;
e) l'ordinamento, la pianta organica ed il trattamento economico del personale;
f) il piano regolatore generale e le relative varianti generali;
g) le designazioni e nomine di rappresentanti.
4. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di decisione
adottata dal Consiglio comunale.
5. In ogni anno possono essere tenuti, al massimo tre referendum consultivi.
I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in un
solo giorno, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
6. Hanno diritto a votare per il referendum tutti i cittadini maggiorenni, anche
stranieri, che risultino residenti a Tarcento all'ultima revisione delle liste
precedente la data della consultazione, purché non siano incorsi in fatti
che per la legge italiana determinano la perdita della capacità elettorale.
7. Ai cittadini stranieri residenti da almeno due anni nel territorio del Comune
è riconosciuto il diritto a partecipare alle forme di partecipazione
popolare consultiva previste dal presente Statuto.
8. Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati,
adotta le proprie motivate deliberazioni. ![]()
>> CAPO IV° - IL DIRITTO D'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEL
CITTADINO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Articolo 50 Pubblicità degli atti e delle informazioni
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare
la trasparenza dell'attività' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale. In particolare, il Comune si impegna nell'attivazione di un servizio
di diffusione informatica di tutte le informazioni di rilevanza generale.
2. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di
ogni altro provvedimento viene effettuata mediante apposizione degli stessi
all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento,
il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più
ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo
comma.
3. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere
generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta può istituire
servizi d'informazione dei cittadini presso la sede centrale del Comune, i principali
uffici e servizi o centri pubblici appositamente attrezzati nelle diverse Frazioni;
utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente
diffusa l'informazione.
4. Negli spazi adibiti alla pubblica amministrazione non è consentita
l'affissione di atti o avvisi provenienti da soggetti privati.
Articolo 51 Partecipazione al procedimento amministrativo
1. L'attività' amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali
la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità,
partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità,
che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del
procedimento stabilita dalla legge e dal regolamento comunale.
2. In particolare, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono
su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve fare
pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati
che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento
assistiti, ove lo ritengano, da persona di loro fiducia.
3. Le memorie, proposte e documentazioni presentate dall'interessato - o da
suoi incaricati - devono essere acquisite ed esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi
motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso
incida sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato. ![]()
Articolo 52 Il diritto di accesso agli atti amministrativi,
alle strutture ed ai servizi
1. Il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi è assicurato
con le modalità stabilite dal regolamento il quale deve indicare i dirigenti
che, nell'ambito delle rispettive competenze, devono garantirne l'esercizio.
2. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni
delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività' da
essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni
di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza
e tempestività.
3. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento
da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'Articolo
24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e
di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle
forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
5. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato
al rimborso del costo dei diritti di segreteria, salve le disposizioni vigenti
in materia di bollo.
Articolo 53 Attività degli uffici e dei servizi. Semplificazione.
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa e regolamentare
al principio della semplificazione, al fine di favorire la verifica e la trasparenza
degli atti, la loro economicità ed un migliore rapporto tra cittadini
e amministrazione.
2. In particolare, il Comune applica le disposizioni per la semplificazione
amministrativa, le dichiarazioni sostitutive, l'acquisizione diretta di certificati
ed ogni altra misura che abbia per fine di rendere più agevole, rapido,
economico il rapporto fra i cittadini e l'Amministrazione comunale. Dispone
l'adozione di misure organizzative che consentano lo snellimento delle attività
istruttorie in ogni settore di attività ed in particolare nel funzionamento
dello Sportello Unico delle Imprese e dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Riduce e regola i tempi di attesa e le modalità di accesso agli sportelli.
Attua il ricorso alla conferenza dei servizi per ridurre i tempi dei procedimenti
amministrativi e promuove accordi di programma per assicurare la realizzazione
di opere d'interesse pubblico generale. ![]()
Articolo 54 Modalità del procedimento
1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti
normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l'indicazione
dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
>> CAPO V° - L'AZIONE POPOLARE
Articolo 55 L'azione sostitutiva
1. Ciascun elettore ha il potere di fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi
che spettano al Comune innanzi ad ogni giurisdizione.
2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino,
e' tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente
la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine e'
in ogni caso necessario accertare che il ricorrente non abbia un interesse diretto
nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può
considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere la tutela degli interessi
generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà
avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che
sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi
predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.![]()