STATUTO COMUNALE DI Tarcento

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

>> CAPO I° - ORGANI DEL COMUNE

Articolo 23 Organi. Competenze e responsabilità
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità, è titolare del potere di indirizzo politico, sociale ed economico del Comune ed esercita il potere di controllo sulla sua attuazione.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le Leggi dello Stato
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio.

>> CAPO II° - IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 24 Competenze del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale; a tal fine approva il regolamento per il proprio funzionamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili e mantenendo le funzioni di controllo. I Consiglieri cessati dalla carica per scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti sino alla nomina dei successori.
3. Il Consiglio comunale ha competenza a deliberare limitatamente alle seguenti materie:
a) l'esame della condizione degli eletti e ogni atto inerente la loro posizione;
b) l'esame delle mozioni di sfiducia;
c) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
d) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
e) convenzioni tra i comuni e tra i comuni e la provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
f) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
g) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
h) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
i) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
j) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
k) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Articolo 25 Prima adunanza
1. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è convocata nei modi e termini previsti dalla legge.
2. In tale seduta il Consiglio procede in via preliminare alla convalida degli eletti, alla discussione e approvazione in apposito documento degli indirizzi generali di governo, alla nomina della commissione elettorale e provvede per gli ulteriori adempimenti.
3. Il Sindaco, inoltre, comunica al Consiglio i nominativi dei componenti la Giunta municipale tra i quali un Vicesindaco.

Articolo 26 Presidenza del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che nella propria funzione di Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento ed è garante del rispetto del regolamento e delle prerogative di ciascun consigliere.
2. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale sulla base di un ordine del giorno redatto a norma delle procedure previste dal regolamento.

Articolo 27 Conferenza dei capigruppo
1. La conferenza dei capigruppo è composta dai responsabili di ogni singolo gruppo rappresentato in Consiglio. Ad essa partecipa di diritto il Sindaco o un suo delegato.
2. Presidente della conferenza è u capogruppo di minoranza eletto dal Consiglio comunale sulla base delle norme previste dal regolamento. In sede di votazione del presidente della conferenza dei capigruppo qualsiasi voto attribuito ad esponenti della maggioranza viene considerato nullo.
3. La conferenza dei capigruppo svolge una funzione di programmazione generale dei lavori del Consiglio comunale nonché di vigilanza sul rispetto delle prerogative e dei diritti di ciascun consigliere. La conferenza dei capigruppo svolge altresì la funzione di giunta per il regolamento e ad essa sono attribuite le funzioni di controllo e garanzia previste dalla legge.
4. Il Presidente della conferenza dei capigruppo presenta annualmente una relazione al Consiglio comunale sull'attività svolta. Tale relazione viene discussa dal Consiglio nel corso della prima seduta utile.
5. La conferenza dei capigruppo si riunisce su convocazione del proprio Presidente ovvero su richiesta del Sindaco o di un numero di capigruppo rappresentativo di un terzo dei consiglieri comunali.

Articolo 28 Svolgimento delle sedute
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il relativo regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
2. Le votazioni hanno luogo con voto palese. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 29 Gruppi consiliari
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esercizio delle loro funzioni, idonee strutture, assegnate tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

Articolo 30 Commissioni consiliari
1. Il Consiglio comunale istituisce commissioni consiliari permanenti o temporanee costituite con criterio proporzionale e garantendo in esse la presenza di ogni gruppo.
2. Le commissioni svolgono una funzione istruttoria, studio e approfondimento degli argomenti di competenza del Consiglio comunale e una funzione di raccordo tra l'amministrazione e la società civile. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni vengono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Delle commissioni consiliari possono fare parte anche componenti esterni al Consiglio comunale in possesso di requisiti e competenze coerenti con le materie della Commissione. Il componente esterno gode delle prerogative, dei poteri e degli obblighi propri del consigliere comunale limitatamente alle materie di propria competenza. Il Presidente deve essere scelto tra i commissari consiglieri ove presenti.
4. Possono essere costituite commissioni di inchiesta su materie di competenza comunale in base alle norme del regolamento.
5. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo, garanzia e inchiesta, ove costituite, deve essere attribuita alle minoranze secondo le procedure previste dal regolamento.

Articolo 31 Il Consigliere comunale
1. Il consigliere comunale rappresenta l'intera Comunità, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere in via amministrativa per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Articolo 32 Doveri del consigliere. Decadenza.
1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Per tale effetto il Sindaco invita il consigliere a presentare le giustificazioni entro il termine di giorni 20 (venti) dal ricevimento della richiesta. Gli atti relativi, previa valutazione della conferenza dei capi gruppo che potrà richiedere chiarimenti o elementi integrativi, sono rimessi al Consiglio comunale per una definitiva pronuncia o di presa d'atto delle giustificazioni o di dichiarazione di decadenza dalla carica, che deve essere presa a maggioranza di tre quarti dei componenti.

Articolo 33 Poteri del consigliere
1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni su atti e fatti della vita amministrativa, interpellanze, mozioni, emendamenti e proposte di deliberazione ad esclusione della proposta di bilancio.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni, enti dipendenti o associati, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.
3. Gli atti relativi all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere messi a disposizione dei consiglieri comunali in tutta la loro completezza.
4. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.
5. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio.

Articolo 34 Dimissioni, surrogazione e supplenza dei consiglieri
1. Le dimissioni del consigliere comunale indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci immediatamente.
3. Il Consiglio comunale deve procedere nella prima seduta utile alla surrogazione dei Consiglieri comunali dimissionari con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
4. Il seggio consiliare che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In caso di parità di voti il seggio verrà attribuito al candidato che precede nell'ordine di lista.
5. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 59 D. Lgs. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del presente articolo.
6. Le deliberazioni previste nel presente articolo devono comunque essere inserite al primo punto dell'ordine del giorno anche in caso di Adunanza Consiliare già convocata.

>> CAPO III° IL SINDACO

Articolo 35 Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge.

Articolo 36 Competenze
1. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione e le leggi della Repubblica.
2. Il Sindaco è a capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
5. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione comunale, compie tutti gli atti ed esercita le funzioni ad esso riservate dalla legge ed in particolare:
a) fa parte del Consiglio comunale ed ha diritto di parola e proposta ogni volta ne faccia richiesta
b) convoca e presiede la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza.
c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promovendo e coordinando l'attività degli assessori;
d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all'esecuzione degli atti;
e) indice i referendum comunali;
f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune, che può essere delegata, per singola controversia o, per materia, a tempo determinato, al responsabile dell'ufficio e servizio competente;
h) promuove e conclude gli accordi di programma;
i) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;
j) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
k) il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, salve le competenze del Consiglio Comunale;
l) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
m) promuove, se del caso, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
n) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
o) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società per azioni o a responsabilità limitata costituite e/o partecipanti tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa, se del caso, il Consiglio comunale nei limiti della legge in materia;
p) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni a uno o più assessori o consiglieri comunali quando previsto da specifiche norme di legge;
q) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di Pubblica Sicurezza;
r) sovrintende, emana direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di competenza statale,
s) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale ed assume le iniziative conseguenti;
6. Per l'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Articolo 37 Il Vicesindaco
1. Il Vicesindaco, che deve essere scelto tra i Consiglieri comunali, sostituisce il Sindaco assente, temporaneamente impedito nonché nel caso di sospensione dello stesso dall'esercizio della funzione nei casi previsti dalla legge.
2. In mancanza del Sindaco o del Vicesindaco, all'espletamento dei rispettivi compiti e funzioni ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

>> CAPO IV° GIUNTA COMUNALE

Articolo 38 Composizione della Giunta comunale
1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori entro il massimo previsto dalla legge, scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio ma aventi i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
2. Il possesso dei requisiti per la carica di Assessore di cui al precedente comma è verificato dal Consiglio con la medesima procedura seguita per la convalida dei consiglieri.
3. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
4. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute consiliari ed a quelle delle commissioni senza diritto di voto. Essi hanno facoltà di prendere parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

Articolo 39 Organizzazione della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, che possono essere dichiarate immediatamente esecutive, prese a maggioranza assoluta dei presenti con votazione palese.
2. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica, salvo diversa decisione della Giunta stessa, ed è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la facoltà di invitare alla seduta altri membri esterni per argomenti di specifica competenza. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente della giunta e dal Segretario.
4. L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e la verbalizzazione delle sedute della Giunta sono curate dal Segretario comunale che si avvale della collaborazione dei responsabili degli uffici e dei servizi. Il Segretario comunale non partecipa alla seduta quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, dal vicesegretario.
5. Gli assessori esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti in relazione ai vari settori dell'amministrazione comunale cui sono preposti.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le deleghe assegnate ai singoli assessori nella prima adunanza. Le successive revoche o modifiche dovranno essere comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.
7. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, ed individualmente degli atti dei loro assessorati.

Articolo 40 Attribuzioni della Giunta
1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario comunale, dei responsabili di settore e/o di unità operative o di qualsivoglia altro soggetto. Collabora con il Sindaco nell'attribuzione degli indirizzi generali del Consiglio comunale e riferisce annualmente al Consiglio stesso sulla propria attività e sui risultati ottenuti.
2. In particolare spetta alla Giunta:
a) adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, disciplinando anche l'organizzazione del servizio finanziario;
b) adottare in via d'urgenza le deliberazioni relative alle variazioni di bilancio e allo storno di fondi sottoponendole a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;
c) elaborare e proporre al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;
d) nominare i legali del Comune nella vertenza in cui il Comune stesso è attore o convenuto;
e) proporre il bilancio annuale di previsione nonché quello pluriennale.

Articolo 41 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore. Divieti
1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
3. Al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Articolo 42 Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la decadenza degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione.
Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine di cui sopra, vi provvede previa diffida, l'Assessore regionale per le Autonomie Locali .