STATUTO COMUNALE DI Tarcento
>> CAPO I° - ORGANI DEL COMUNE
Articolo 23 Organi. Competenze e responsabilità
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta
Comunale. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente
Statuto.
2. Il Consiglio Comunale, in virtù della sua funzione di rappresentanza
della comunità, è titolare del potere di indirizzo politico, sociale
ed economico del Comune ed esercita il potere di controllo sulla sua attuazione.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale
rappresentante del Comune. Esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo
le Leggi dello Stato
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune
e svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio.
>> CAPO II° - IL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 24 Competenze del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale; a tal fine
approva il regolamento per il proprio funzionamento a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati al Comune.
2. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo
la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare
gli atti urgenti ed improrogabili e mantenendo le funzioni di controllo. I Consiglieri
cessati dalla carica per scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare
gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti sino alla nomina dei
successori.
3. Il Consiglio comunale ha competenza a deliberare limitatamente alle seguenti
materie:
a) l'esame della condizione degli eletti e ogni atto inerente la loro posizione;
b) l'esame delle mozioni di sfiducia;
c) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, criteri generali
in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
d) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi
triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali
e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi
annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri
da rendere per dette materie;
e) convenzioni tra i comuni e tra i comuni e la provincia, costituzione e modificazione
di forme associative;
f) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento
e di partecipazione;
g) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende
speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale
a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante
convenzione;
h) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione
delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;
i) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
j) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del
Consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
k) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle
relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di
beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni
che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che
non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario
o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti
del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti
del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata
dalla legge.
4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può
essere delegato.![]()
Articolo 25 Prima adunanza
1. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è convocata nei modi
e termini previsti dalla legge.
2. In tale seduta il Consiglio procede in via preliminare alla convalida degli
eletti, alla discussione e approvazione in apposito documento degli indirizzi
generali di governo, alla nomina della commissione elettorale e provvede per
gli ulteriori adempimenti.
3. Il Sindaco, inoltre, comunica al Consiglio i nominativi dei componenti la
Giunta municipale tra i quali un Vicesindaco.
Articolo 26 Presidenza del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che nella propria funzione
di Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne dirige i lavori assicurandone
il buon andamento ed è garante del rispetto del regolamento e delle prerogative
di ciascun consigliere.
2. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale sulla base di un ordine del giorno
redatto a norma delle procedure previste dal regolamento.
Articolo 27 Conferenza dei capigruppo
1. La conferenza dei capigruppo è composta dai responsabili di ogni singolo
gruppo rappresentato in Consiglio. Ad essa partecipa di diritto il Sindaco o
un suo delegato.
2. Presidente della conferenza è u capogruppo di minoranza eletto dal
Consiglio comunale sulla base delle norme previste dal regolamento. In sede
di votazione del presidente della conferenza dei capigruppo qualsiasi voto attribuito
ad esponenti della maggioranza viene considerato nullo.
3. La conferenza dei capigruppo svolge una funzione di programmazione generale
dei lavori del Consiglio comunale nonché di vigilanza sul rispetto delle
prerogative e dei diritti di ciascun consigliere. La conferenza dei capigruppo
svolge altresì la funzione di giunta per il regolamento e ad essa sono
attribuite le funzioni di controllo e garanzia previste dalla legge.
4. Il Presidente della conferenza dei capigruppo presenta annualmente una relazione
al Consiglio comunale sull'attività svolta. Tale relazione viene discussa
dal Consiglio nel corso della prima seduta utile.
5. La conferenza dei capigruppo si riunisce su convocazione del proprio Presidente
ovvero su richiesta del Sindaco o di un numero di capigruppo rappresentativo
di un terzo dei consiglieri comunali.
Articolo 28 Svolgimento delle sedute
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il relativo regolamento stabilisce
i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
2. Le votazioni hanno luogo con voto palese. Il regolamento stabilisce i casi
in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
Articolo 29 Gruppi consiliari
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento,
da uno o più componenti.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esercizio delle loro funzioni,
idonee strutture, assegnate tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo
e la consistenza numerica di ognuno di essi.
Articolo 30 Commissioni consiliari
1. Il Consiglio comunale istituisce commissioni consiliari permanenti o temporanee
costituite con criterio proporzionale e garantendo in esse la presenza di ogni
gruppo.
2. Le commissioni svolgono una funzione istruttoria, studio e approfondimento
degli argomenti di competenza del Consiglio comunale e una funzione di raccordo
tra l'amministrazione e la società civile. Il funzionamento, la composizione,
i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni vengono disciplinate dal regolamento
del Consiglio comunale.
3. Delle commissioni consiliari possono fare parte anche componenti esterni
al Consiglio comunale in possesso di requisiti e competenze coerenti con le
materie della Commissione. Il componente esterno gode delle prerogative, dei
poteri e degli obblighi propri del consigliere comunale limitatamente alle materie
di propria competenza. Il Presidente deve essere scelto tra i commissari consiglieri
ove presenti.
4. Possono essere costituite commissioni di inchiesta su materie di competenza
comunale in base alle norme del regolamento.
5. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo,
garanzia e inchiesta, ove costituite, deve essere attribuita alle minoranze
secondo le procedure previste dal regolamento.![]()
Articolo 31 Il Consigliere comunale
1. Il consigliere comunale rappresenta l'intera Comunità, senza vincolo
di mandato e non può essere chiamato a rispondere in via amministrativa
per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero,
in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa
deliberazione.
3. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere,
a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
Articolo 32 Doveri del consigliere. Decadenza.
1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio
comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali
fanno parte.
2. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio,
senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Per tale effetto il Sindaco
invita il consigliere a presentare le giustificazioni entro il termine di giorni
20 (venti) dal ricevimento della richiesta. Gli atti relativi, previa valutazione
della conferenza dei capi gruppo che potrà richiedere chiarimenti o elementi
integrativi, sono rimessi al Consiglio comunale per una definitiva pronuncia
o di presa d'atto delle giustificazioni o di dichiarazione di decadenza dalla
carica, che deve essere presa a maggioranza di tre quarti dei componenti.
Articolo 33 Poteri del consigliere
1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli
atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni
su atti e fatti della vita amministrativa, interpellanze, mozioni, emendamenti
e proposte di deliberazione ad esclusione della proposta di bilancio.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune
nonché dalle aziende, istituzioni, enti dipendenti o associati, tutte
le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi
hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere
ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.
3. Gli atti relativi all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere
messi a disposizione dei consiglieri comunali in tutta la loro completezza.
4. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal
regolamento del Consiglio.
5. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla
legge, dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio.
Articolo 34 Dimissioni, surrogazione e supplenza dei consiglieri
1. Le dimissioni del consigliere comunale indirizzate al Consiglio comunale,
devono essere assunte al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci
immediatamente.
3. Il Consiglio comunale deve procedere nella prima seduta utile alla surrogazione
dei Consiglieri comunali dimissionari con separate deliberazioni seguendo l'ordine
di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
4. Il seggio consiliare che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima
lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In caso di parità di voti
il seggio verrà attribuito al candidato che precede nell'ordine di lista.
5. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo
59 D. Lgs. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica
del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando
la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della
stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La
supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga
la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del presente articolo.
6. Le deliberazioni previste nel presente articolo devono comunque essere inserite
al primo punto dell'ordine del giorno anche in caso di Adunanza Consiliare già
convocata.
>> CAPO III° IL SINDACO
Articolo 35 Elezione del Sindaco
1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni
di legge.![]()
Articolo 36 Competenze
1. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento,
il giuramento di osservare lealmente la Costituzione e le leggi della Repubblica.
2. Il Sindaco è a capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni
di rappresentanza, presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica
e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
5. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione comunale, compie
tutti gli atti ed esercita le funzioni ad esso riservate dalla legge ed in particolare:
a) fa parte del Consiglio comunale ed ha diritto di parola e proposta ogni volta
ne faccia richiesta
b) convoca e presiede la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne
determina il giorno dell'adunanza.
c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promovendo e coordinando
l'attività degli assessori;
d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all'esecuzione
degli atti;
e) indice i referendum comunali;
f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite
o delegate al Comune;
g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune, che può essere delegata,
per singola controversia o, per materia, a tempo determinato, al responsabile
dell'ufficio e servizio competente;
h) promuove e conclude gli accordi di programma;
i) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle
leggi;
j) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce
gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo
le modalità stabilite dalla legge nonché dallo Statuto e dai regolamenti
comunali;
k) il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende ed istituzioni, salve le competenze del Consiglio Comunale;
l) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
m) promuove, se del caso, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche
amministrative sull'intera attività del Comune;
n) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito
dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
o) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso
le aziende speciali, le istituzioni, le società per azioni o a responsabilità
limitata costituite e/o partecipanti tramite i legali rappresentanti delle stesse
e ne informa, se del caso, il Consiglio comunale nei limiti della legge in materia;
p) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni
a uno o più assessori o consiglieri comunali quando previsto da specifiche
norme di legge;
q) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli
attribuisce la qualifica di ufficiale di Pubblica Sicurezza;
r) sovrintende, emana direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di competenza
statale,
s) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità
ed igiene, edilizia e polizia locale ed assume le iniziative conseguenti;
6. Per l'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
Articolo 37 Il Vicesindaco
1. Il Vicesindaco, che deve essere scelto tra i Consiglieri comunali, sostituisce
il Sindaco assente, temporaneamente impedito nonché nel caso di sospensione
dello stesso dall'esercizio della funzione nei casi previsti dalla legge.
2. In mancanza del Sindaco o del Vicesindaco, all'espletamento dei rispettivi
compiti e funzioni ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.
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>> CAPO IV° GIUNTA COMUNALE
Articolo 38 Composizione della Giunta comunale
1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero
di assessori entro il massimo previsto dalla legge, scelti anche fra i cittadini
non facenti parte del Consiglio ma aventi i requisiti di compatibilità
ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
2. Il possesso dei requisiti per la carica di Assessore di cui al precedente
comma è verificato dal Consiglio con la medesima procedura seguita per
la convalida dei consiglieri.
3. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne
dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
4. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute consiliari ed a quelle
delle commissioni senza diritto di voto. Essi hanno facoltà di prendere
parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza. Non possono
presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione
al Consiglio nella prima seduta successiva.
Articolo 39 Organizzazione della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera
attraverso deliberazioni collegiali, che possono essere dichiarate immediatamente
esecutive, prese a maggioranza assoluta dei presenti con votazione palese.
2. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica, salvo diversa decisione della
Giunta stessa, ed è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione
degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la facoltà di invitare
alla seduta altri membri esterni per argomenti di specifica competenza. Per
la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza
dei componenti.
3. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente della giunta e dal Segretario.
4. L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e la verbalizzazione
delle sedute della Giunta sono curate dal Segretario comunale che si avvale
della collaborazione dei responsabili degli uffici e dei servizi. Il Segretario
comunale non partecipa alla seduta quando si trova in uno dei casi di incompatibilità.
In tal caso è sostituito, in via temporanea, dal vicesegretario.
5. Gli assessori esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza
al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti in relazione
ai vari settori dell'amministrazione comunale cui sono preposti.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le deleghe assegnate ai singoli
assessori nella prima adunanza. Le successive revoche o modifiche dovranno essere
comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.
7. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, ed
individualmente degli atti dei loro assessorati.![]()
Articolo 40 Attribuzioni della Giunta
1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune e compie tutti
gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto
alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario comunale, dei responsabili
di settore e/o di unità operative o di qualsivoglia altro soggetto. Collabora
con il Sindaco nell'attribuzione degli indirizzi generali del Consiglio comunale
e riferisce annualmente al Consiglio stesso sulla propria attività e
sui risultati ottenuti.
2. In particolare spetta alla Giunta:
a) adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, disciplinando
anche l'organizzazione del servizio finanziario;
b) adottare in via d'urgenza le deliberazioni relative alle variazioni di bilancio
e allo storno di fondi sottoponendole a ratifica del Consiglio comunale nei
sessanta giorni successivi a pena di decadenza;
c) elaborare e proporre al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;
d) nominare i legali del Comune nella vertenza in cui il Comune stesso è
attore o convenuto;
e) proporre il bilancio annuale di previsione nonché quello pluriennale.
Articolo 41 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica
di Sindaco e di assessore. Divieti
1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica
di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale il coniuge,
gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
3. Al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire
incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
Articolo 42 Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della
Giunta non comporta la decadenza degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta
da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione
non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione.
Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine
di cui sopra, vi provvede previa diffida, l'Assessore regionale per le Autonomie
Locali .![]()