STATUTO COMUNALE DI Tarcento

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

>> CAPO I - CARATTERISTICHE DEL COMUNE
Articolo 1 Origini storiche e posizione geografica
1. Il Comune di Tarcento - il cui nome è attestato in documenti del XII Secolo (1126) e già dotato di Statuto comunitario sin dalla fine del XIV Secolo - deriva dalla fusione (1929) dei tre Comuni di Ciseriis, Segnacco (già Collalto della Soima) e Tarcento.
2. Il territorio comunale è adagiato con i suoi Paesi (vilis) sulle pendici dei monti Chiampeon, Stella e Bernadia e si estende con i suoi borghi (borcs) fra le verdi colline lambite dalle acque del torrente Torre, del cui bacino montano è parte integrante.
3. Tarcento, in lingua friulana "Tarcint", è naturalmente e storicamente caratterizzato dalla splendida varietà del suo ambiente naturale e dalla sua funzione di cerniera fra l'Alta Val Torre, la zona Pedemontana delle Prealpi Giulie e la pianura, con le rispettive genti e culture.

Articolo 2 Principi generali e finalità
1. Il Comune di Tarcento è Ente locale autonomo secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati alle scelte politiche della Comunità.
3. Il Comune è un'istituzione democratica fondata sui principi delle libertà, della pace, dell'uguaglianza, della giustizia e comunque dei diritti sanciti dalla carta dei diritti dell'Uomo.

Articolo 3 Autonomia
1. Lo Statuto è fonte normativa dell'ordinamento comunale.
2. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione.
4. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Regione Friuli Venezia Giulia, con la Provincia e gli altri Enti locali, come metodo ordinatore della propria attività e a tal fine favorisce la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni, delle rappresentanze politiche, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori presenti sul territorio.
5. Secondo il principio della sussidiarietà, il Comune riconosce il diritto dei cittadini singoli e delle loro forme sociali a contribuire, con metodo democratico, alla soluzione dei problemi della Comunità e a rispondere alle relative esigenze, favorendo le conseguenti iniziative qualora rientrino nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente, riservandosi l'esercizio di verifica e di controllo.
6. I rapporti con la Regione, con la Provincia e con gli altri Enti locali e territoriali, sono improntati ai principi di cooperazione, pari ordinazione, pari dignità, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia.

Articolo 4 Territorio, gonfalone e stemma
1. Il Comune di Tarcento è costituito dalle Comunità e dai territori del capoluogo nonchè dei Paesi di Bulfons, Ciseriis, Coia, Collalto, Collerumiz, Loneriacco, Molinis, Sammardenchia, Sedilis, Segnacco, Stella, Zomeais.
2. Capoluogo è Tarcento dove hanno sede gli Organi Comunali e ove, di norma, si riuniscono; in casi particolari, possono riunirsi in sedi diverse dandone la più ampia pubblicità.
3. Il Comune ha un proprio Stemma (adottato sin dall'ultimo quarto del Secolo XIX) ed un proprio Gonfalone, entrambi approvati con decreto del Presidente della Repubblica di data 26 gennaio 1954. Il Comune si fregia del titolo di “Città” a seguito del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2008 n. 138, pubblicato sul B.U.R. n. 25 del 18 giugno 2008. Il titolo fa acquisire a stemma e gonfalone gli ornamenti di Città.
4. Il regolamento disciplina l'uso e la riproduzione dello Stemma e del Gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
5. Il Patrono del Comune di Tarcento è San Pietro Apostolo, la cui festività ricorre ed è celebrata, anche agli affetti civili, il giorno 29 del mese di giugno.

Articolo 5 Cittadinanza onoraria
1. Il Comune di Tarcento potrà assegnare la cittadinanza onoraria a persone che abbiano acquisito speciali e particolari benemerenze.
2. Le proposte in tal senso, presentate dal Sindaco, dalla Giunta, da un terzo dei Consiglieri in carica o da 200 cittadini elettori, saranno esaminate da una speciale Commissione allo scopo nominata dal Consiglio Comunale che ne curerà l'istruttoria, previo consenso dell'interessato.
3. La concessione della cittadinanza onoraria sarà conferita dal Consiglio Comunale a condizione che la proposta consegua almeno il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del Consiglio stesso.

>> CAPO II - FUNZIONI DEL COMUNE
Articolo 6 Tutela della persona e della comunità
1. Il Comune di Tarcento riconosce la dignità di ogni persona senza distinzione di sesso, nazionalità, etnia, lingua, religione, convinzione politica o filosofica, orientamento sessuale o qualunque altra caratteristica o condizione sociale e personale.
2. E' compito del Comune promuovere ogni possibile iniziativa atta a rimuovere qualsiasi forma di limitazione o discriminazione che nei fatti crei ostacolo allo sviluppo della persona umana, al pieno godimento dei diritti di cittadinanza e all'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.
3. Il Comune riconosce e garantisce le formazioni sociali nelle quali si sviluppa la libera espressione della personalità umana, favorisce e sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle associazioni, in particolare di volontariato, e l'attività delle istituzioni rappresentative delle comunità locali.
4. Tutela inoltre, nel rispetto del diritto della libertà di culto, la professione, nel proprio territorio, di ogni credo religioso che non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano.
5. Il Comune persegue le finalità e gli intenti della Carta Europea delle autonomie locali ed, ispirandosi ad una cultura di pace e di solidarietà fra i popoli, promuove scambi e gemellaggi con altre comunità.

Articolo 7 Pari opportunità
1. Il Comune, al fine di assicurare le pari opportunità tra uomo e donna, adotta le misure necessarie a valorizzare la presenza ed i contributi specifici delle donne nella collettività e a rimuovere gli ostacoli che possano costituire discriminazioni sociali, culturali e politiche nei loro confronti.
2. Il Comune si impegna attraverso l'utilizzo di risorse e competenze al riequilibrio della rappresentanza femminile in tutti gli Enti, Organismi ed Assemblee.

Articolo 8 Tutela della famiglia
1. Il Comune riconosce nella famiglia fondata sul matrimonio la struttura sociale primaria e ne tutela e valorizza il ruolo fondamentale nella comunità, sia unitariamente sia nelle singole persone che la compongono.
2. A tal fine, predispone e promuove azioni e servizi per superare situazioni di disagio e per favorire il libero svolgimento delle riconosciute funzioni sociali.

Articolo 9 Unioni familiari ed affettive
1. Il Comune riconosce la dignità delle unioni familiari e affettive fondate sull'amore e sul rispetto reciproco, ne tutela i diritti dei componenti secondo le vigenti leggi e promuove le necessarie politiche per favorire il libero svolgimento delle riconosciute funzioni sociali e superare le eventuali situazioni di disagio.

Articolo 10 Interventi nel campo sociale, assistenziale e di tutela della salute
1. Il Comune di Tarcento si impegna a sviluppare, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, un efficiente servizio di assistenza sociale. A tal fine istituisce, se del caso, consulte permanenti sia per lo sviluppo delle forme di volontariato in grado di occuparsi delle diverse problematiche sociali sia per la tutela della famiglia e conseguente affidamento dei minori.
2. Il Comune di Tarcento consapevole dell'assoluta necessità di una politica attiva in favore degli anziani, si impegna a valorizzarne il ruolo autonomo e il loro inserimento a pieno titolo nella vita familiare, sociale ed economica
3. Il Comune di Tarcento, riconoscendo il valore sociale della maternità, nell'ambito delle funzioni e competenze che gli vengono assegnate dalla legge, si impegna a promuovere efficienti servizi socio-sanitari nonché tutte le altre iniziative che consentano alle donne di superare gli eventuali ostacoli di natura sociale, economica, psicologica, familiare.
4. Il Comune, ritenendo la prevenzione un campo di intervento fondamentale e primario, concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute. Adotta idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della maternità, della prima infanzia, del diritto all'istruzione nonchè della sicurezza, della salubrità dell'ambiente e del posto di lavoro, anche mediante apposita politica di prevenzione.
5. Assume la tutela dei diritti dell'infanzia, dei disabili e degli emarginati come uno degli elementi di riferimento della propria azione amministrativa anche attraverso l'adozione di specifiche carte di diritti.
6. Il Comune di Tarcento assicura altresì presso i propri organi consultivi con competenza sulle materie di cui alla legge regionale 2.5.2001 n. 14 la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni di cui all'Articolo 1 comma 1 di suddetta Legge Regionale, e successive modificazioni.

Articolo 11 Rapporti con i cittadini, informazione e trasparenza
1. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, culturale e sociale della comunità.
2. A tal fine valorizza le forme associative, istituisce organismi di partecipazione, agevola le iniziative popolari, anche referendarie, garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa, assicura la pubblicità degli atti e il diritto di accesso agli stessi.

Articolo 12 Riunioni ed assemblee
1. Il Comune, al fine di facilitare il diritto di riunione riconosciuto ai cittadini singoli o associati, può mettere a disposizione ogni struttura o bene idonei per il libero svolgimento di attività politiche, sociali, culturali, ricreative e sportive.
2. Il regolamento ne determina le condizioni, le modalità d'uso e l'eventuale corrispettivo.

Articolo 13 Associazioni del volontariato
1. Il Comune di Tarcento tutela il volontariato come espressione libera di autonomia della comunità locale. Il volontariato, nelle forme associate e senza scopo di lucro, svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche, quale portatore di bisogni di solidarietà morale e di pluralismo sociale.
2. Il Comune di Tarcento favorisce e promuove la partecipazione alla gestione di specifici servizi delle realtà associative che operano senza fini di lucro, stipulando anche apposite convenzioni e destinando risorse di vario genere, sulla base di criteri predeterminati e pubblicizzati.

Articolo 14 Ambiente e qualità della vita
1. Il Comune di Tarcento riconosce la tutela dell'ambiente quale valore fondamentale della comunità e della propria conseguente azione amministrativa; a tal fine valorizza le risorse naturali che caratterizzano il proprio territorio, adotta ed attua piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, delle acque e del terreno in generale e per impedire ogni degrado ambientale.
2. Assicura interventi tesi a garantire un alto livello della qualità della vita.

Articolo 15 Promozione turistica e culturale
1. Il Comune promuove lo sviluppo del turismo e della cultura in tutte le sue forme.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, favorendone il godimento da parte della comunità.
3. Sviluppa le attività turistiche promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, anche in collaborazione con i Comuni limitrofi.
4. Il Comune favorisce l'istruzione pubblica e la formazione professionale. Tutela il diritto allo studio in tutte le istituzioni scolastiche e ne promuove il potenziamento con particolare riferimento a quelle presenti sul territorio.

Articolo 16 Promozione delle attività sportive
1. Il Comune favorisce tutte le pratiche sportive, in particolare quelle dilettantistiche.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni operanti sul territorio.
3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento.

Articolo 17 Tutela e promozione della lingua e cultura friulana
1. Il Comune promuove e favorisce la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale strumento di identificazione della comunità locale.
2. Il Comune tutela il patrimonio storico e culturale locale, ivi comprese le manifestazioni folcloristiche e le tradizioni popolari.
3. Il Comune, altresì, sostiene l'attività delle associazioni culturali che curano la promozione, lo studio e l'incontro con le culture delle comunità confinanti.

Articolo 18 Tutela degli emigrati
1. Il Comune tutela e favorisce, entro le proprie competenze, i componenti e/o nuclei familiari di origine friulana che devono rientrare nel proprio Paese e che presentino richiesta di assistenza, sostenendone l'integrazione nel tessuto economico e sociale della comunità.

Articolo 19 Politiche in favore dell'integrazione dei cittadini stranieri
1. Il Comune, nel rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi della Costituzione, riconoscendo come propri i valori d'incontro, di solidarietà umana, di fratellanza universale e di pacifica convivenza fra i popoli, orienta la propria attività verso il superamento di ogni tipo di discriminazione. A tal fine favorisce, nei confronti delle persone di cittadinanza diversa da quella italiana o comunitaria e nel rispetto delle disposizioni di legge, condizioni di accoglienza e di soggiorno improntate alla civile convivenza, al reciproco rispetto, alla integrazione, alla solidarietà in una moderna società multietnica.
2. Ad ogni cittadino straniero è consentita la libera professione del proprio culto ed il libero esercizio di attività di natura tradizionale, culturale e sociale, sia come singolo sia in associazione con altri, con il solo vincolo del rispetto delle leggi vigenti.
3. Ai cittadini stranieri è consentito di partecipare alla vita pubblica locale conformemente alle vigenti leggi ed alle altre disposizioni statutarie.
4. Nei rapporti con gli uffici e l'amministrazione, il Comune provvede a fornire ai cittadini stranieri residenti non in grado di esprimersi in lingua italiana ogni possibile assistenza. Il Comune favorisce altresì ogni iniziativa volta a garantire l'inserimento linguistico e culturale del cittadino straniero nella società locale.

Articolo 20 Valorizzazione del mondo giovanile
1. Il Comune di Tarcento favorisce la partecipazione dei giovani alla vita comunitaria ed alle decisioni che li riguardano; ne promuove l'aggregazione, sostenendo la creazione di gruppi ed associazioni che siano espressione delle relative problematiche ed interessi.
2. Il Comune promuove, altresì, la costituzione di una Consulta dei giovani anche in collaborazione con le scuole, associazioni e parrocchie.

Articolo 21 Sviluppo economico
1. Il Comune di Tarcento promuove tutte le attività produttive e di servizi.
2. Favorisce l'insediamento di attività industriali in maniera compatibile con i piani di sviluppo e le esigenze territoriali ed ambientali.
3. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio a favore del cittadino.
4. Tutela e favorisce lo sviluppo dell'artigianato; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo.
5. Preserva le aree idonee ad un proficuo sviluppo delle attività agricole favorendo un assetto fondiario che consenta una agricoltura dinamica e di qualità, pur nella salvaguardia dei pregi territoriali ed ambientali.
6. Il Comune promuove e sostiene ogni forma associativa fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Articolo 22 Programmazione economico-sociale e territoriale
1. Il Comune persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire per ciascun obiettivo l'apporto delle parti sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

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