STATUTO COMUNALE DI Tarcento
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
>> CAPO I - CARATTERISTICHE DEL COMUNE
Articolo 1 Origini storiche e posizione geografica
1. Il Comune di Tarcento - il cui nome è attestato in documenti del
XII Secolo (1126) e già dotato di Statuto comunitario sin dalla fine
del XIV Secolo - deriva dalla fusione (1929) dei tre Comuni di Ciseriis, Segnacco
(già Collalto della Soima) e Tarcento.
2. Il territorio comunale è adagiato con i suoi Paesi (vilis) sulle pendici
dei monti Chiampeon, Stella e Bernadia e si estende con i suoi borghi (borcs)
fra le verdi colline lambite dalle acque del torrente Torre, del cui bacino
montano è parte integrante.
3. Tarcento, in lingua friulana "Tarcint", è naturalmente e
storicamente caratterizzato dalla splendida varietà del suo ambiente
naturale e dalla sua funzione di cerniera fra l'Alta Val Torre, la zona Pedemontana
delle Prealpi Giulie e la pianura, con le rispettive genti e culture.![]()
Articolo 2 Principi generali e finalità
1. Il Comune di Tarcento è Ente locale autonomo secondo i principi fissati
dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria Comunità,
ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale e garantisce
la partecipazione dei cittadini, singoli od associati alle scelte politiche
della Comunità.
3. Il Comune è un'istituzione democratica fondata sui principi delle
libertà, della pace, dell'uguaglianza, della giustizia e comunque dei
diritti sanciti dalla carta dei diritti dell'Uomo.![]()
Articolo 3 Autonomia
1. Lo Statuto è fonte normativa dell'ordinamento comunale.
2. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché
autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei Regolamenti
e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con
leggi dello Stato e della Regione.
4. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Regione
Friuli Venezia Giulia, con la Provincia e gli altri Enti locali, come metodo
ordinatore della propria attività e a tal fine favorisce la partecipazione
democratica dei cittadini, delle associazioni, delle rappresentanze politiche,
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori presenti
sul territorio.
5. Secondo il principio della sussidiarietà, il Comune riconosce il diritto
dei cittadini singoli e delle loro forme sociali a contribuire, con metodo democratico,
alla soluzione dei problemi della Comunità e a rispondere alle relative
esigenze, favorendo le conseguenti iniziative qualora rientrino nell'ambito
delle finalità istituzionali dell'Ente, riservandosi l'esercizio di verifica
e di controllo.
6. I rapporti con la Regione, con la Provincia e con gli altri Enti locali e
territoriali, sono improntati ai principi di cooperazione, pari ordinazione,
pari dignità, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse
sfere di autonomia.![]()
Articolo 4 Territorio, gonfalone e stemma
1. Il Comune di Tarcento è costituito dalle Comunità e dai territori
del capoluogo nonchè dei Paesi di Bulfons, Ciseriis, Coia, Collalto,
Collerumiz, Loneriacco, Molinis, Sammardenchia, Sedilis, Segnacco, Stella, Zomeais.
2. Capoluogo è Tarcento dove hanno sede gli Organi Comunali e ove, di
norma, si riuniscono; in casi particolari, possono riunirsi in sedi diverse
dandone la più ampia pubblicità.
3. Il Comune ha un proprio Stemma (adottato sin dall'ultimo quarto del Secolo XIX) ed un proprio Gonfalone, entrambi approvati con decreto del Presidente della Repubblica di data 26 gennaio 1954. Il Comune si fregia del titolo di “Città” a seguito del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2008 n. 138, pubblicato sul B.U.R. n. 25 del 18 giugno 2008. Il titolo fa acquisire a stemma e gonfalone gli ornamenti di Città.
4. Il regolamento disciplina l'uso e la riproduzione dello Stemma e del Gonfalone,
nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni
operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
5. Il Patrono del Comune di Tarcento è San Pietro Apostolo, la cui festività
ricorre ed è celebrata, anche agli affetti civili, il giorno 29 del mese
di giugno.![]()
Articolo 5 Cittadinanza onoraria
1. Il Comune di Tarcento potrà assegnare la cittadinanza onoraria
a persone che abbiano acquisito speciali e particolari benemerenze.
2. Le proposte in tal senso, presentate dal Sindaco, dalla Giunta, da un terzo
dei Consiglieri in carica o da 200 cittadini elettori, saranno esaminate da
una speciale Commissione allo scopo nominata dal Consiglio Comunale che ne curerà
l'istruttoria, previo consenso dell'interessato.
3. La concessione della cittadinanza onoraria sarà conferita dal Consiglio
Comunale a condizione che la proposta consegua almeno il voto favorevole dei
tre quarti dei componenti del Consiglio stesso.![]()
>> CAPO II - FUNZIONI DEL COMUNE
Articolo 6 Tutela della persona e della comunità
1. Il Comune di Tarcento riconosce la dignità di ogni persona senza
distinzione di sesso, nazionalità, etnia, lingua, religione, convinzione
politica o filosofica, orientamento sessuale o qualunque altra caratteristica
o condizione sociale e personale.
2. E' compito del Comune promuovere ogni possibile iniziativa atta a rimuovere
qualsiasi forma di limitazione o discriminazione che nei fatti crei ostacolo
allo sviluppo della persona umana, al pieno godimento dei diritti di cittadinanza
e all'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica,
economica, sociale e culturale del paese.
3. Il Comune riconosce e garantisce le formazioni sociali nelle quali si sviluppa
la libera espressione della personalità umana, favorisce e sostiene il
libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle associazioni, in particolare
di volontariato, e l'attività delle istituzioni rappresentative delle
comunità locali.
4. Tutela inoltre, nel rispetto del diritto della libertà di culto, la
professione, nel proprio territorio, di ogni credo religioso che non contrasti
con l'ordinamento giuridico italiano.
5. Il Comune persegue le finalità e gli intenti della Carta Europea delle
autonomie locali ed, ispirandosi ad una cultura di pace e di solidarietà
fra i popoli, promuove scambi e gemellaggi con altre comunità.![]()
Articolo 7 Pari opportunità
1. Il Comune, al fine di assicurare le pari opportunità tra uomo
e donna, adotta le misure necessarie a valorizzare la presenza ed i contributi
specifici delle donne nella collettività e a rimuovere gli ostacoli che
possano costituire discriminazioni sociali, culturali e politiche nei loro confronti.
2. Il Comune si impegna attraverso l'utilizzo di risorse e competenze al riequilibrio
della rappresentanza femminile in tutti gli Enti, Organismi ed Assemblee.
Articolo 8 Tutela della famiglia
1. Il Comune riconosce nella famiglia fondata sul matrimonio la struttura sociale
primaria e ne tutela e valorizza il ruolo fondamentale nella comunità,
sia unitariamente sia nelle singole persone che la compongono.
2. A tal fine, predispone e promuove azioni e servizi per superare situazioni
di disagio e per favorire il libero svolgimento delle riconosciute funzioni
sociali.
Articolo 9 Unioni familiari ed affettive
1. Il Comune riconosce la dignità delle unioni familiari e affettive
fondate sull'amore e sul rispetto reciproco, ne tutela i diritti dei componenti
secondo le vigenti leggi e promuove le necessarie politiche per favorire il
libero svolgimento delle riconosciute funzioni sociali e superare le eventuali
situazioni di disagio.![]()
Articolo 10 Interventi nel campo sociale, assistenziale e di tutela della
salute
1. Il Comune di Tarcento si impegna a sviluppare, nei limiti delle proprie competenze
e possibilità, un efficiente servizio di assistenza sociale. A tal fine
istituisce, se del caso, consulte permanenti sia per lo sviluppo delle forme
di volontariato in grado di occuparsi delle diverse problematiche sociali sia
per la tutela della famiglia e conseguente affidamento dei minori.
2. Il Comune di Tarcento consapevole dell'assoluta necessità di una politica
attiva in favore degli anziani, si impegna a valorizzarne il ruolo autonomo
e il loro inserimento a pieno titolo nella vita familiare, sociale ed economica
3. Il Comune di Tarcento, riconoscendo il valore sociale della maternità,
nell'ambito delle funzioni e competenze che gli vengono assegnate dalla legge,
si impegna a promuovere efficienti servizi socio-sanitari nonché tutte
le altre iniziative che consentano alle donne di superare gli eventuali ostacoli
di natura sociale, economica, psicologica, familiare.
4. Il Comune, ritenendo la prevenzione un campo di intervento fondamentale e
primario, concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto
alla salute. Adotta idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare
riguardo alla tutela della maternità, della prima infanzia, del diritto
all'istruzione nonchè della sicurezza, della salubrità dell'ambiente
e del posto di lavoro, anche mediante apposita politica di prevenzione.
5. Assume la tutela dei diritti dell'infanzia, dei disabili e degli emarginati
come uno degli elementi di riferimento della propria azione amministrativa anche
attraverso l'adozione di specifiche carte di diritti.
6. Il Comune di Tarcento assicura altresì presso i propri organi consultivi
con competenza sulle materie di cui alla legge regionale 2.5.2001 n. 14 la partecipazione
dei rappresentanti delle Associazioni di cui all'Articolo 1 comma 1 di suddetta
Legge Regionale, e successive modificazioni.![]()
Articolo 11 Rapporti con i cittadini, informazione e trasparenza
1. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione di tutti i cittadini
all'attività politico - amministrativa, culturale e sociale della comunità.
2. A tal fine valorizza le forme associative, istituisce organismi di partecipazione,
agevola le iniziative popolari, anche referendarie, garantisce la trasparenza
dell'azione amministrativa, assicura la pubblicità degli atti e il diritto
di accesso agli stessi.
Articolo 12 Riunioni ed assemblee
1. Il Comune, al fine di facilitare il diritto di riunione riconosciuto
ai cittadini singoli o associati, può mettere a disposizione ogni struttura
o bene idonei per il libero svolgimento di attività politiche, sociali,
culturali, ricreative e sportive.
2. Il regolamento ne determina le condizioni, le modalità d'uso e l'eventuale
corrispettivo.
Articolo 13 Associazioni del volontariato
1. Il Comune di Tarcento tutela il volontariato come espressione libera di autonomia
della comunità locale. Il volontariato, nelle forme associate e senza
scopo di lucro, svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche,
quale portatore di bisogni di solidarietà morale e di pluralismo sociale.
2. Il Comune di Tarcento favorisce e promuove la partecipazione alla gestione
di specifici servizi delle realtà associative che operano senza fini
di lucro, stipulando anche apposite convenzioni e destinando risorse di vario
genere, sulla base di criteri predeterminati e pubblicizzati.![]()
Articolo 14 Ambiente e qualità della vita
1. Il Comune di Tarcento riconosce la tutela dell'ambiente quale valore fondamentale
della comunità e della propria conseguente azione amministrativa; a tal
fine valorizza le risorse naturali che caratterizzano il proprio territorio,
adotta ed attua piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, per eliminare
le cause di inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, delle acque
e del terreno in generale e per impedire ogni degrado ambientale.
2. Assicura interventi tesi a garantire un alto livello della qualità
della vita.
Articolo 15 Promozione turistica e culturale
1. Il Comune promuove lo sviluppo del turismo e della cultura in tutte le sue
forme.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, favorendone il godimento
da parte della comunità.
3. Sviluppa le attività turistiche promuovendo il rinnovamento e l'ordinata
espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, anche in
collaborazione con i Comuni limitrofi.
4. Il Comune favorisce l'istruzione pubblica e la formazione professionale.
Tutela il diritto allo studio in tutte le istituzioni scolastiche e ne promuove
il potenziamento con particolare riferimento a quelle presenti sul territorio.
Articolo 16 Promozione delle attività sportive
1. Il Comune favorisce tutte le pratiche sportive, in particolare quelle
dilettantistiche.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune promuove la creazione
di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti,
organismi ed associazioni operanti sul territorio.
3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati
dal regolamento.![]()
Articolo 17 Tutela e promozione della lingua e cultura friulana
1. Il Comune promuove e favorisce la diffusione e la valorizzazione della lingua
e della cultura friulana quale strumento di identificazione della comunità
locale.
2. Il Comune tutela il patrimonio storico e culturale locale, ivi comprese le
manifestazioni folcloristiche e le tradizioni popolari.
3. Il Comune, altresì, sostiene l'attività delle associazioni
culturali che curano la promozione, lo studio e l'incontro con le culture delle
comunità confinanti.
Articolo 18 Tutela degli emigrati
1. Il Comune tutela e favorisce, entro le proprie competenze, i componenti e/o
nuclei familiari di origine friulana che devono rientrare nel proprio Paese
e che presentino richiesta di assistenza, sostenendone l'integrazione nel tessuto
economico e sociale della comunità.
Articolo 19 Politiche in favore dell'integrazione dei cittadini stranieri
1. Il Comune, nel rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi della Costituzione,
riconoscendo come propri i valori d'incontro, di solidarietà umana, di
fratellanza universale e di pacifica convivenza fra i popoli, orienta la propria
attività verso il superamento di ogni tipo di discriminazione. A tal
fine favorisce, nei confronti delle persone di cittadinanza diversa da quella
italiana o comunitaria e nel rispetto delle disposizioni di legge, condizioni
di accoglienza e di soggiorno improntate alla civile convivenza, al reciproco
rispetto, alla integrazione, alla solidarietà in una moderna società
multietnica.
2. Ad ogni cittadino straniero è consentita la libera professione del
proprio culto ed il libero esercizio di attività di natura tradizionale,
culturale e sociale, sia come singolo sia in associazione con altri, con il
solo vincolo del rispetto delle leggi vigenti.
3. Ai cittadini stranieri è consentito di partecipare alla vita pubblica
locale conformemente alle vigenti leggi ed alle altre disposizioni statutarie.
4. Nei rapporti con gli uffici e l'amministrazione, il Comune provvede a fornire
ai cittadini stranieri residenti non in grado di esprimersi in lingua italiana
ogni possibile assistenza. Il Comune favorisce altresì ogni iniziativa
volta a garantire l'inserimento linguistico e culturale del cittadino straniero
nella società locale.
Articolo 20 Valorizzazione del mondo giovanile
1. Il Comune di Tarcento favorisce la partecipazione dei giovani alla vita comunitaria
ed alle decisioni che li riguardano; ne promuove l'aggregazione, sostenendo
la creazione di gruppi ed associazioni che siano espressione delle relative
problematiche ed interessi.
2. Il Comune promuove, altresì, la costituzione di una Consulta dei giovani
anche in collaborazione con le scuole, associazioni e parrocchie.![]()
Articolo 21 Sviluppo economico
1. Il Comune di Tarcento promuove tutte le attività produttive e di servizi.
2. Favorisce l'insediamento di attività industriali in maniera compatibile
con i piani di sviluppo e le esigenze territoriali ed ambientali.
3. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione
razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità
e produttività del servizio a favore del cittadino.
4. Tutela e favorisce lo sviluppo dell'artigianato; adotta iniziative atte a
stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo.
5. Preserva le aree idonee ad un proficuo sviluppo delle attività agricole
favorendo un assetto fondiario che consenta una agricoltura dinamica e di qualità,
pur nella salvaguardia dei pregi territoriali ed ambientali.
6. Il Comune promuove e sostiene ogni forma associativa fra lavoratori dipendenti
ed autonomi.
Articolo 22 Programmazione economico-sociale e territoriale
1. Il Comune persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti
della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei
programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire per ciascun
obiettivo l'apporto delle parti sociali, economiche e culturali operanti nel
suo territorio.